Nella seduta del Consiglio Comunale del 15/07, da me convocata legittimamente in veste di Consigliere Anziano, come dichiarava lo stesso TAR, in data 14/07, in seconda convocazione erano presenti n. 15 Consiglieri Comunali oltre al Sindaco.
Si passava alla discussione del 1° punto all’ordine del giorno e cioè all’elezione del Presidente del Consiglio Comunale che la legge (d.lgs.267/2000) impone come 1° punto iderogabile.
Su questo punto succedeva la bagarre perché la maggioranza non voleva ai eleggesse un Presidente non di loro gradimento, ed il Consigliere Regionale Pietro Mita aizzava ancora di più gli animi come d’altronde ha fatto dall’inizio di questa incresciosa storia amministrativa forse in maniera calcolata.
Successivamente il Sindaco e la sua maggioranza abbandonavano l’aula con il Segretario Generale che dichiarava chiusa, in maniera del tutto illegittima, la seduta, perché solo il Presidente del Consiglio può dichiarare chiusa la seduta e non il Segretario Comunale al quale la legge dà funzioni consultive e di verbalizzazione come prevede lo stesso d.lgs.267/2000 ed il nostro Statuto Comunale.
Si continuava quindi, in assenza del Sindaco e della maggioranza (in seconda convocazione 8 Consiglieri presenti rappresentano il numero legale) e si procedeva all’elezione del Presidente del Consiglio Comunale nella mia persona.
Successivamente si passava al 2° ed al 3° punto dell’o.d.g. e cioè “Giuramento del Sindaco” e “Comunicazione dei componenti della Giunta Comunale”; avendo constatato l’assenza del Sindaco e della Sua maggioranza in quel momento dichiaravo, e solo in quel momento si poteva fare, la chiusura della seduta.
Tengo a precisare che il Segretario Generale avrebbe dovuto essere presente fino al termine del Consiglio Comunale per svolgere le funzioni che la legge gli impone in sede di Consiglio Comunale e cioè di assistenza, consultazione e verbalizzazione…e non di scioglimento!! (su quale manuale amministrativo gli esimi cervelloni della maggioranza hanno letto che il Segretario Comunale scioglie o dichiara illegittime le sedute del Consiglio Comunale!!).
Per quanto riguarda il Sindaco avrebbe potuto prestare giuramento e comunicare i componenti della giunta al Consiglio Comunale sanando una grave illegittimità amministrativa che non lo ha voluto ancora una volta fare…
Devo ricordare che il TAR è giudice di legittimità e non di merito e cioè non può intimare al Consiglio Comunale comportamenti che fanno parte della Sua sovrana autonomia politica. Né si capisce perché, se la legge prevede che il Giuramento del Sindaco venga dopo l’elezione del Presidente, un qualsiasi Segretario Comunale possa arrogarsi il diritto di violarne il contenuto.
Il rispetto delle regole invocato dalla maggioranza e dal suo capopopolo Pietro Mita deve essere innanzitutto rispetto della legge e delle norme che regolano il funzionamento della vita amministrativa di un Comune: il d.lgs. 267/2000 ed il nostro Statuto non sono un abito buono per tutte le stagioni. La maggioranza deve soltanto ammettere di aver commesso una serie di errori che stanno portando il paese allo sbando e paralizzando l’attività amministrativa. Consiglierei agli ancora sconosciuti assessori di intrattenersi un po’ meno nelle conversazioni con i giornalisti ed un po’ più con gli operatori di diritto…
Ceglie Messapica, lì 18/07/2005
Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Ciro Argese